Sanzioni e ricorsi


RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 18/13 Art 46 - Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico - comma 1
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.
L'inosservanza di tali obblighi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di trenta ad un massimo di cento volte il costo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima.
In caso di reiterazione della violazione entro tre anni, la sanzione è raddoppiata. Qualora l’utente sia sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, la sanzione deve essere annullata da parte dell’azienda di trasporto se l’utente dimostra, entro cinque giorni dalla data della sanzione, il possesso di un abbonamento in corso di validità al momento della sanzione.

Art 46 - Comma 1bis
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla nortifcazione degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Art 46 - comma 3
Salvo quanto previsto dal comma 1bis e 2, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla presente legge sono applicate secondo i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e accertate e contestate da personale e/o soggetti a ciò espressamente incaricati delle aziende di trasporto nel rispetto della normativa vigente.

SANZIONI

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Il pagamento della somma dovuta deve essere effettuato mediante versamento con bollettino postale presso C.C. POSTALE N. 13249271, intestato a S.T.A.V. SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI S.P.A. o con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate COD.IBAN IT39F0760111300000013249271 riportando nello spazio riservato alla causale, il numero del verbale e l’anno di emissione dello stesso. In alternativa è possibile effettuare il pagamento con CartaSì e/o PayPal collegandosi al sito www.stavautoline.it e accedendo alla sezione pagamento verbali previa registrazione. NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE SOLE SPESE AMMINISTRATIVE SUL SITO STAV. IL PAGAMENTO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEVE ESSERE AUTORIZZATO. (*) Le comunicazioni comprovanti l’avvenuto pagamento dei verbali, nonché le comunicazioni atte a dimostrare il possesso di idoneo titolo di viaggio entro 5 giorni dall’emissione della sanzione, possono essere inviate all’indirizzo e-mail gestione.verbali@stav.it o presentate presso gli uffici STAV in C.so Milano 168 a Vigevano (PV).

SCRITTI DIFENSIVI

Ai sensi degli art. 17 e 18 della L.24/11/1981, n°689 i contravventori alle norme o sulla idoneità e validità dei titoli di viaggio, entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione possono far pervenire al Direttore di esercizio critti difensivi e documentazioni presentandoli presso gli uffici di S.T.A.V S.p.a – Corso Milano, 168 - 27029 Vigevano (PV) o inviandoli a gestione.verbali@stav.it. Non verranno accettati ricorsi presentati con modalità differenti.